Cass. civile del 1994 numero 1933 (25/02/1994)


Ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, Codice civile, é ammissibile il contratto di garanzia autonoma (perfomance bond) con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a semplice richiesta del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto principale, salvo l'exceptio doli.

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