Cass. civile del 1993 numero 9125 (28/08/1993)


L'istituto della presupposizione, introdotto in via generale ed in modo espresso dall'art. 1467 Codice civile, ricorre quando una data situazione di fatto o di diritto, passata, presente o futura, sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, pur in assenza di un espresso riferimento, come presupposto condizionante il negozio.Alla transazione novativa é applicabile il rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta poiché‚ l'art. 1976 Codice civile, facendo menzione espressa ed esclusiva della risoluzione per inadempimento, deve essere interpretato in modo letterale e restrittivo.

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