Cass. civile del 1992 numero 812 (25/01/1992)


Con riguardo a compravendita, la clausola che accordi ad entrambi i contraenti il potere di far venir meno gli effetti del contratto non può essere ricondotta nell'ambito del patto di riscatto, contemplato dall'art. 1500, Codice civile, con riferimento soltanto al venditore, ma può integrare, sulla base dell'individuazione dell'effettiva volontá degli stipulanti, una condizione risolutiva potestativa (non rientrante nella previsione di nullità di cui all'art. 1355, Codice civile, inerente alla condizione meramente potestativa di tipo sospensivo), ovvero un patto di recesso ex art. 1373, Codice civile, considerando che il primo comma di tale ultima norma, ove esclude il recesso dopo l'esecuzione del contratto, é suscettibile di deroga convenzionale.

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