Cass. civile del 1990 numero 8051 (08/08/1990)


Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale dell' autonomia contrattuale previsto all' art. 1322 cod. civ. - dal quale deriva il potere delle parti di determinare liberamente, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto anche in ordine alla rilevanza attribuita all' uno piuttosto che all' altro degli elementi costitutivi della fattispecie astrattamente disciplinata -, i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante (in senso sospensivo o risolutivo dell' efficacia) il concreto adempimento (o inadempimento) di una delle obbligazioni principali del contratto; con la conseguenza in tal caso che, ove insorga controversia sulla esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la prova ed al giudice del merito compiere una approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.

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