Cass. civile del 1990 numero 6506 (27/06/1990)


La caparra ha normalmente carattere confirmatorio e tale natura deve, quindi, essere ad essa riconosciuta, qualora non risulti che le parti si siano convenzionalmente riservate il diritto di recesso, attraverso la sua stipulazione, non rilevando in senso contrario la mera definizione di penitenziale adottata dai contraenti, giacché‚ si richiede per la configurabilità della caparra di cui all'art. 1386, Codice civile, la esplicita conclusione del patto di recesso verso il pagamento di un corrispettivo.

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