Caparra penitenziale



La caparra penitenziale ( art. 1386 cod.civ.) consiste nella somma di denaro o di altre cose fungibili che una delle parti consegna all'altra nel momento del perfezionamento del vincolo contrattuale, allo scopo di predeterminare il corrispettivo del diritto di recedere.

Colui che recede perde la caparra conferita ovvero deve conferire il doppio di quanto ha ricevuto. Il diritto di recedere può anche essere pattuito a favore di entrambe le parti nota1.

La caparra penitenziale si differenzia rispetto alla caparra confirmatoria. Fermo il meccanismo consistente nella dazione materiale di quanto ne è l'oggetto nota2, ciò che accomuna gli istituti in esame, con la prima si predetermina il corrispettivo del recesso attribuito ad una parte, con la seconda invece viene rafforzato il vincolo contrattuale. Questo perché la consegna della somma di denaro ha il fine di assicurare la serietà della pattuizione, a riprova della fermezza dell'intento di dar esito alla stipulazione. Anche nella dinamica della caparra confirmatoria il recesso può fare ingresso, tuttavia sotto il profilo della reazione di una parte all'inadempimento dell'altra parte. In tal caso la somma di cui alla caparra costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno, impregiudicata la possibilità di ricorrere all'ordinario sistema risarcitorio (Cass. Civ., 3027/82). Da questo punto di vista, l'istituto della caparra penitenziale diverge anche rispetto alla clausola penale, la cui funzione è, per l'appunto, quella di predeterminare il risarcimento per il caso di inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, 6561/91) nota3.

Svolte queste premesse, secondo la interpretazione prevalente in giurisprudenza, è essenziale che, ai fini della qualificazione della caparra come penitenziale, sia espressamente prevista la facoltá di recesso unilaterale (Cass. Civ., 6506/90; Cass. Civ. Sez. II, 2399/88), non essendo sufficiente la mera qualificazione di "penitenziale" attribuita alla caparra (Cass. Civ. Sez. II, 11946/93).

Qualora le parti diano esecuzione al contratto, la caparra penitenziale perde la propria funzione: conseguentemente la somma che ne è l'oggetto deve essere restituita, ovvero deve essere imputata quale corrispettivo della controprestazione.

Note

nota1

Cfr. Distaso, I contratti in generale, in Giur.sist.civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1966, p.807.
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nota2

Occorre infatti ricordare che anche per la caparra penitenziale l'accordo non è sufficiente e deve essere accompagnato dalla dazione della cosa (Trimarchi, voce Caparra, in Enc.dir., p.203). Se il corrispettivo venisse solo promesso ci si troverebbe infatti di fronte ad un caso di multa penitenziale (De Nova, Il recesso, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.X, Torino, 1982, p.550).
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nota3

Su queste distinzioni concorda la dottrina: cfr. Distaso, op.cit., p.806 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.744.
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Bibliografia

  • DE NOVA, Il recesso, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, X, 1982
  • DISTASO, I contratti in generale, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. Bigiavi, 1966
  • TRIMARCHI, Caparra, Enc.dir., VI, 1960

Voce correlata in diritto tributario

Regime fiscale della caparra penitenziale

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