Cass. civile del 1990 numero 4562 (21/05/1990)
Il diritto di abitazione, che ha le sue origini nell'usus domus del diritto romano classico, ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale é richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata (art. 1350, n. 4, Codice civile).