Cass. civile del 1989 numero 3626 (07/08/1989)


Si ha condizione risolutiva - il cui verificarsi comporta lo scioglimento di diritto del rapporto ed i cui effetti retroagiscono al tempo della conclusione del contratto, salvo che sia stata stabilita una diversa decorrenza - allorquando le parti abbiano ancorato la risoluzione ad un evento futuro, incerto ed indipendente dalla loro volontà, mentre è da ravvisare il diritto di recesso quando ad una delle parti è attribuita la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in base ad una libera dichiarazione di volontà.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1989 numero 3626 (07/08/1989)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti