Cass. civile del 1988 numero 2468 (16/03/1988)


Quando un soggetto assume, in nome e per conto altrui, l'obbligazione di concludere un contratto di compravendita pur essendo in difetto dei relativi poteri rappresentativi, la responsabilità risarcitoria del falsus procurator per l'inefficacia del contratto preliminare concluso ha natura extracontrattuale ed é, pertanto, insuscettibile di predeterminazione mediante il meccanismo della clausola penale, essendo detta clausola destinata ad operare esclusivamente in riferimento a responsabilità risarcitorie di natura contrattuale.(in Giust. ci., 1989, I, 678, con nota di E. Contino

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