Cass. civile del 1987 numero 3102 (31/03/1987)


La cessione di contratto é costituita da un negozio complesso di trasmissione tra cedente, cessionario e contraente ceduto, per cui il consenso di quest' ultimo - il quale può essere successivo, oltre che preventivo, e, in mancanza di particolari requisiti di forma del contratto oggetto della cessione, può essere manifestato anche in modo tacito, ossia per facta concludentia - é elemento costitutivo del negozio al pari del consenso degli altri due soggetti, e ciò a differenza che nella cessione di credito, in cui l'assenso del debitore ceduto é estrinseco alla convenzione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1987 numero 3102 (31/03/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti