Cass. civile del 1987 numero 2968 (27/03/1987)


A norma del secondo comma dell' art. 1415 cod. civ., i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti solo quando essa pregiudica i loro diritti. Pertanto, poiché al figlio non spetta alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e dell' accettazione dell' eredità dello stesso neppure in quanto legittimario - data la non configurabilità di una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto - deve escludersi la legittimazione del figlio a far valere la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore, tuttora in vita, ed un altro figlio, senza che l' adesione alla domanda del genitore, titolare del diritto, possa spiegare un effetto integrativo della carente legittimazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1987 numero 2968 (27/03/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti