L'ultimo coma dell'art.
1415 cod.civ. prescrive genericamente che "i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti"
nota1. Per esempio i creditori di Tizio, simulato alienante, possono far dichiarare la nullità della finta vendita, onde aggredire il bene del loro debitore, apparentemente uscito dal patrimonio di quest'ultimo. I figli di Tizio, interessati a dimostrare, dopo la morte di quest'ultimo, che la vendita a Caio dissimulava una donazione lesiva dei loro diritti di legittimari, potranno agire per far accertare la simulazione onde agire in riduzione. Essi se ne avvantaggieranno ai fini della determinazione della loro quota di eredità. Non risulta tuttavia possibile che qualsiasi soggetto, indipendentemente da uno specifico interesse ad agire, intraprenda le vie giudiziali allo scopo di far dichiarare un atto simulato (Cass. Civ.,
2968/87 ). Occorre comunque, in altri termini, un interesse ad agire
nota2 .
Note
nota1
Il pregiudizio non deve essere necessariamente attuale, essendo sufficiente il pericolo di una futura lesione o di insoddisfacimento del credito (Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., IV, Torino, 1968, p. 467).
top1nota2
Si tratta di "Tutti coloro che in base alla situazione reale vantano un diritto che risulta escluso, inopponibile o ridotto in base all'atto simulato" (testualmente Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 705).In giuriusprudenza si è fatto riferimento a coloro le cui posizioni giuridiche risultano negativamente incise per effetto della fattispecie simulata (Cass. Civ. Sez.II,
4023/07 ).
top2Bibliografia
- MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, 1967