Cass. civile del 1987 numero 2891 (25/03/1987)


L'oggetto, quale elemento essenziale della vendita, é tanto quello diretto, costituito dal diritto che viene trasferito, quanto quello mediato, costituito dalla cosa su cui cade tale diritto. Sicché‚ ai fini del requisito della determinatezza o determinabilitá dell'oggetto, occorre l'indicazione precisa, sia del diritto, sia della cosa, o dei criteri di identificazione della stessa. Ne consegue che nel caso di vendita o promessa di vendita di beni immobili, per le quali é richiesta la forma scritta ad substantiam dagli artt. 1350, n. 1, e 1351, Codice civile, anche le modifiche relative all'identità del bene, concordate tra le parti successivamente alla stipulazione del contratto, preliminare o definitivo, devono avvenire in forma scritta.

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