Cass. civile del 1986 numero 4497 (10/07/1986)


La compravendita d'immobile futuro - e quindi la domanda relativa al suo accertamento - é soggetta a trascrizione, perché, pur non determinando il trasferimento della proprietà del bene al compratore per effetto del solo consenso delle parti, non costituisce un negozio a formazione successiva, ma configura un'ipotesi di vendita obbligatoria, idonea a produrre l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui l'immobile venga ad esistenza e rientra, quindi, nell'ampia dizione dell'art. 2643 n. 1, Codice civile, cioè tra i contratti che trasferiscono la proprietà degli immobili.

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