Cass. civile del 1984 numero 4118 (13/07/1984)


Durante il periodo di pendenza della condizione, sospensiva o risolutiva, nei negozi obbligatori o traslativi, é imposto dall'art. 1358, Codice civile, a colui che si é obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione risolutiva, l'obbligo di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte, mentre la parte controinteressata all'avveramento della condizione non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto, da cui dipende la efficacia o la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la condizione stessa si considera avverata quando alla stessa parte controinteressata sia addebitabile il mancato verificarsi dell'evento. Pertanto, costituendo la fictio di avveramento una sanzione, l’imputabilità del fatto impedito deve trovare la sua base in una condotta dolosa o colposa, in una maliziosa preordinazione del fatto impedito o almeno in un'azione od omissione cosciente e volontaria, anche' essa contrastante col principio della correttezza e della buona fede.

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