Cass. civile del 1984 numero 3049 (17/05/1984)


L'erede sotto condizione risolutiva é da considerare erede a tutti gli effetti giuridici, sia per quanto riguarda gli atti di amministrazione che gli atti dispositivi che interessano la quota spettantegli sul patrimonio ereditario, e pertanto, come il medesimo é legittimato ad alienare a terzi la sua quota, sotto condizione risolutiva, cosi deve ritenersi legittimato a partecipare alla divisione dei beni ereditari con gli altri coeredi, solo rimanendo la definitiva attribuzione dei beni in suo favore rimessa al futuro verificarsi o meno della condizione risolutiva; l'avverarsi di questa, per altro, determina l'inefficacia dell'atto divisorio non giá in tutto il suo contenuto, ma limitatamente ai beni compresi nella quota del condividente sotto condizione risolutiva, poiché‚ la sopravvenienza di questa ultima non incide sulla persistente validità ed efficacia delle attribuzioni di quote agli altri coeredi, che conservano integra la propria posizione giuridica, ma pone in discussione soltanto l'attribuzione concreta dei beni all'istituito sotto condizione, i quali devono ritornare alla massa ereditaria per essere ripartiti tra gli altri coeredi secondo le norme dell'accrescimento e della rappresentazione.

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