Cass. civile del 1983 numero 5260 (05/08/1983)


La remissione del debito - la quale, oltre che parziale, ben può essere condizionata - costituisce un negozio unilaterale recettizio, neutro quoad causam (con conseguente irrilevanza dell'assenza di vantaggi per il creditore) e non soggetto a particolari requisiti di forma nemmeno ad probationem, i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore, ai sensi dell'art. 1236, Codice civile, una volta manifestato l'intento abdicativo al debitore, il quale soltanto può paralizzare l'efficacia di tale negozio, ovvero determinarne la risoluzione per l'avverarsi di una condicio iuris, mediante la tempestiva opposizione prevista dall'ultima parte della norma citata.Non configura transazione, bensì remissione parziale di debito, l'abbuono fatto dal creditore al debitore di una parte del prezzo della cosa venduta, mancando, in tal caso, l'incertezza del rapporto giuridico, e quindi la res litigiosa, nonché‚ la reciprocità delle concessioni per la corrispondenza al sacrificio del creditore, non giá di un sacrificio, ma di un vantaggio del debitore.

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