Cass. civile del 1982 numero 4829 (06/09/1982)


Il riconoscimento del diritto da parte dell'obbligato, cui si riferisce l'art. 2944, Codice civile, non esige necessariamente forme sacramentali od esplicite e può esprimersi anche in atti che - come la promessa di pagamento, il versamento di acconti o la richiesta di dilazioni - univocamente denotano o presuppongono tale riconoscimento. Pertanto, nel rapporto di assicurazione sociale, il datore di lavoro, che versi all'istituto assicuratore una parte dei contributi dovuti e, nel corso di trattative sulle modalità e sulla misura dei versamenti, manifesti in modo chiaro l'intenzione di adempiere l'obbligo contributivo, interrompe la prescrizione per i crediti non ancora prescritti o rinuncia ad avvalersi della prescrizione giá maturata.

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