Cass. civile del 1982 numero 4122 (13/07/1982)


L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 Codice civile, quando é fondata, impedisce operatività della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 1456, in quanto tale clausola non é limitativa della proponibilità di eccezioni (art. 1462 Codice civile), ma attuativa di un diritto potestativo di risoluzione immediata del rapporto negoziale, con effetti retroattivi, nel caso di comportamento della controparte costituente inadempimento in senso tecnico, mentre l'eccezione suindicata, postula requisiti (prontezza all'adempimento e giustificazione della sospensione provvisoria del medesimo con la mancanza di sincronicitá di quello corrispettivo) escludenti nel comportamento dell'eccipiente la situazione d'inadempimento.

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