Cass. civile del 1982 numero 1990 (30/03/1982)


Un contratto a favore di terzo, secondo la previsione dell'art. 1411 Codice civile, può essere stipulato anche a beneficio di un soggetto non ancora giuridicamente esistente, quale una società da costituirsi su iniziativa degli stessi contraenti, che venga ad acquistare i diritti derivanti dal contratto medesimo solo al momento della sua costituzione.

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