Cass. civile del 1979 numero 2617 (08/05/1979)


Le persone giuridiche, pur potendo accettare eredità solo con il beneficio d'inventario, non sono esonerate dalla redazione del medesimo nel termine perentorio, prorogabile per una sola volta, di cui agli art. 485 e 487, Codice civile, in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse é prevista l'osservanza del termine e delle altre modalità da osservarsi dal chiamato per conservare il beneficio dell'inventario; ne consegue che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine prorogato, deriva con la decadenza dal beneficio di inventario incapacità della persona giuridica a succedere eredità ad essa devoluta.

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