Cass. civile del 1976 numero 4753 (29/12/1976)


L'associazione non riconosciuta realizza una figura intermedia fra la comunione e l'associazione-persona giuridica e si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo d'interessi fornito di un patrimonio distinto da quelli dei singoli soci e destinato all'attuazione del fine particolare specificato nell'atto costitutivo. Ne consegue che la legittimazione a far valere giudizialmente i diritti compresi nel patrimonio sociale spetta soltanto al gruppo dei soci in quanto tale, che può stare in giudizio unicamente attraverso i suoi organi sociali e, cioè, tramite coloro cui é conferita la direzione o la presidenza dell'ente. Ne discende altresì, che né il gruppo può agire attraverso soggetti diversi dagli organi sociali indicati, né i singoli soci sono legittimati a sostituirsi al gruppo nella tutela dei rapporti sociali, agendo uti singuli, per la salvaguardia dei propri esclusivi interessi individuali. Quest' ultima preclusione opera inoltre, a maggior ragione, nel caso in cui alcuni soci agendo uti singuli, per il proprio esclusivo tornaconto, pretendano di impugnare una sentenza emessa in giudizio istaurato su domanda dell'associazione, per la tutela di interessi sociali, spettando la legittimazione a proporre gravame esclusivamente al soggetto che, avendo partecipato al giudizio di primo grado, ne sia uscito soccombente.

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