Amministrazione e rappresentanza (associazione non riconosciuta)



Poichè l'associazione è considerata un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi, la legittimazione alla tutela dei rapporti sociali non può spettare ai singoli associati, ma soltanto agli amministratori. Altrettanto vale per l'azione giudiziale, che può essere esercitata solo tramite i soggetti cui è conferita la direzione e la rappresentanza dell'ente stesso.
Questa conclusione, pacifica in tema di associazione dotata di personalità giuridica, risulta, secondo l'opinione prevalente, valida anche per l'associazione non riconosciuta (Cass.Civ 4753/76 ) nota1. Le differenze tra le due forme soggettive sono peraltro notevoli: soltanto all'associazione riconosciuta è possibile applicare l'art.19 cod.civ., ai sensi del quale le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti dagli appositi registri non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza. Quando l'ente non sia provvisto di riconoscimento l'inesistenza di sistemi pubblicitari intesi a dare evidenza alle vicende associative ed alle limitazioni di potere derivanti dalla necessità di adottare eventuali deliberazioni interne non è irrilevante per i terzi. E' stato così deciso che l'atto posto in essere dall'organo dell'associazione in difetto della preventiva adozione della deliberazione statutariamente necessaria, sia inopponibile all'associazione stessa, indipendentemente dalla conoscenza di tale difetto da parte dell'altro contraente (Cass. Civ. Sez. II, 7724/00 ). E' chiaro che questa situazione espone colui che intende avere rapporti giuridici con tali entità a rischi non irrilevanti, imponendogli oneri di indagine che possono in concreto richiedere una notevole accortezza, pena l'inefficacia dell'atto nota2. Quid juris nell'ipotesi in cui sia scaduto il termine di durata dei poteri del rappresentante dell'ente? Al riguardo è stato ritenuto applicabile il principio della prorogatio di cui all'.art.2385 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. III, 24214/2019).

Note

nota1

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p, 160; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.616; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.349; Poggeschi , Le associazioni e gli altri soggetti con autonomia patrimoniale nel processo, Milano, 1951, pp.177 e ss..
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nota2

Neppure, infatti, potrebbe sostenersi che l'atto posto in essere debba sortire effetti tra la persone fisica impersonante l'associazione non riconosciuta e l'altro contraente, in quanto la volontà di entrambi non è sicuramente diretta a questo risultato. La situazione evoca l'ipotesi della rappresentanza senza potere, anche se nell'immedesimazione organica manca, assai più radicalmente, la stessa dualità soggettiva che è propria dell'istituto rappresentativo, nel quale è dato di poter distinguere tra una parte in senso formale ed una parte in senso sostanziale.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 1032-2014/I, Partecipazione di s.r.l. ad associazione e clausola sulla nomina dell’organo amministrativo

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