Cass. civile, sez. V del 2017 numero 15035 (16/06/2017)




In tema di imposte va riconosciuta al socio la legittimazione ad agire e a proseguire il giudizio instaurato dalla società dallo stesso già partecipata, che nel corso del giudizio sia stata cancellata dal registro delle imprese, in ragione della sua veste di successore della società medesima, a prescindere dalla circostanza che vi sia stato o meno riparto in sede di bilancio finale di liquidazione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti di deducibilità dei costi ed oneri concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro congruità, incombe al contribuente.

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