Cass. civile, sez. V del 2014 numero 5982 (14/03/2014)




In tema di IVA, nella cessione di immobili il presupposto impositivo si verifica al momento del passaggio di proprietà degli stessi, e, qualora venga versato un anticipo del prezzo in previsione degli effetti reali, alla data del pagamento di questo e limitatamente all'importo a tal fine destinato. Ciò comporta che il pagamento di somme di denaro (o la dazione di cose fungibili) effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di immobile è soggetto all'imposta ed all'obbligo di fatturazione solo nella misura in cui tali somme (o cose fungibili) sono destinate, per volontà delle parti, accertabile dal giudice di merito in base ad elementi intrinseci ed estrinseci del contratto, ad anticipazione del prezzo per l'acquisto del bene. La ricognizione della volontà delle parti deve essere effettuata sulla base del contratto e non del contenuto delle fatture emesse in ottemperanza alla disciplina tributaria, avuto anche riguardo al principio, assunto a ius receptum, giusta il quale i pagamenti anticipati, in caso di dubbio, devono sempre essere considerati come acconti e non come caparra confirmatoria, essendo necessario che le parti abbiano inteso perseguire proprio gli scopi di cui all'art. 1385 c.c..

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