Cass. civile, sez. V del 2014 numero 13190 (11/06/2014)




La richiesta di cancellazione di ipoteca trova la sua legittimazione nell’osservanza delle regole che disciplinano le ipotesi nelle quali il conservatore può procedere a detta cancellazione e nella circostanza insuperabile di produrre la necessaria documentazione consistente o nel consenso del creditore (art. 2882 c.c.) o in una sentenza (o altro provvedimento) che disponga la cancellazione dell’ipoteca (art. 2884 c.c.).

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