Cass. Civile, sez. III del 2026 numero 292 (06/01/2026)



La clausola di un contratto di garanzia che prevede che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione siano solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del fideiussore non configura un patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 cod. civ. Tale clausola ha funzione di garanzia e non incide sulla delazione ereditaria, potendo il debitore porre carichi sui suoi beni che vincolano anche gli eredi, salva la facoltà degli eredi di rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario.

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