Cass. civile, sez. III del 2013 numero 18757 (07/08/2013)



Allorché un contratto non richieda la forma scritta ad substantiam, la clausola negoziale che imponga alle parti l'adozione della forma scritta per la modificazione del contratto non preclude - salvo patto contrario - la risoluzione per mutuo consenso tacito, riprendendo a riguardo vigore il principio della libertà delle forme.

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