Cass. civile, sez. II del 2016 numero 24535 (01/12/2016)




Non commette illecito disciplinare il notaio che procede alla stipula dell'atto di vendita di porzione di immobile già ultimato, in mancanza di suddivisione del finanziamento in quote e di titolo per la cancellazione o il frazionamento dell'ipoteca o del pignoramento gravante sul bene.

In tema di sanzioni disciplinari a carico di notai , il divieto di stipula di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 122 del 2005 non è applicabile agli atti di compravendita che abbiano ad oggetto un immobile già ultimato, in quanto il predetto articolo, che deve essere interpretato in necessaria correlazione con le altre norme del medesimo decreto, si inserisce tra le disposizioni volte alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di "immobili da costruire", le quali presuppongono una condizione di particolare asimmetria giuridica ed economica tra il venditore e l'acquirente che giustifica la specialità della disciplina normativa .

La mancanza del titolo per la cancellazione dell'ipoteca d’immobile ultimato non comporta responsabilità disciplinare a carico del notaio che riceve il relativo atto di compravendita, per violazione dell'art. 8, D.Lgs. n. 122/2005.

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