Cass. civile, sez. III del 1977 numero 1077 (18/03/1977)


La norma di cui all'art. 1712 cod. civ., secondo cui il ritardo del mandante a rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione del mandato importa approvazione dell'atto compiuto dal mandatario anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, ha un ambito operativo limitato ai rapporti interni fra mandante e mandatario, senza alcuna proiezione esterna idonea a consentire ai terzi interessati di valersi della suddetta approvazione tacita da parte del mandante, in luogo della mancata ratifica cosi come disciplinata dagli artt 1398 e 1399 cod.civ.

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