Cass. civile, sez. VI-III del 2013 numero 23873 (21/10/2013)




La regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto. Ne consegue, nondimeno, che deve essere escluso l'obbligo risarcitorio dopo la conclusione del contratto in capo all'allora promittente venditore laddove la condotta non ispirata a buona fede durante le trattative - consistente nell'avere indicato in misura più esigua del vero l'importo del canone versato da uno dei conduttore degli immobili oggetto di compravendita - non risulta avere una valenza decisiva rispetto alla complessiva funzione economica del negozio concluso.

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