Cass. civile, sez. VI-III del 2015 numero 13180 (25/06/2015)



L’art. 1398 c.c., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità dei contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva dei falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promettente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome dei promissario acquirente, come nel caso in esame, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam stabilita per il negozio definitivo.

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