Cass. Civile, sez. V del 2024 numero 30938 (03/12/2024)



Come questa Corte ha già chiarito, in tema di Irpef, in caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con una futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente (Cass. n. 4711/2017), dovendosi escludere che possa invece rilevare l’atto di identificazione catastale (Cass. n. 4711/2017) o la consegna al permutante acquirente del bene realizzato. Non ha quindi errato in diritto la CTR nell’aver attribuito rilevanza all’anno d’imposta nel quale i beni immobili acquisiti in permuta dal contribuente sono stati realizzati.

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