Cass. civile, sez. V del 2018 numero 4589 (28/02/2018)




L’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986.
In tema di imposta di registro, nell'ipotesi di collegamento negoziale fra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca (e senza una successiva cessione delle quote societarie), tale per cui la complessiva operazione economica risulti oggettivamente qualificabile come una compravendita, l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (Imposta di Registro) va interpretato, alla luce dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, nel senso che tale imposta debba essere commisurata alla complessiva operazione economica oggettivamente realizzata dal punto di vista civilistico dal contribuente (ossia appunto una compravendita), non ostandovi che l'imposta di registro sia formalmente un'imposta d'atto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2018 numero 4589 (28/02/2018)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti