Cass. civile, sez. V del 2018 numero 4407 (23/02/2018)




L'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (10 gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'art. 20, D.P.R. n. 131/1986.

Tale ultima disposizione, nel dettare non una regola antielusiva ma una regola interpretativa, impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti e, dunque, si riferisce agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all'eventuale disegno o intento elusivo delle parti; ne consegue che non è possibile qualificare la disposizione della legge di registro come disposizione antielusiva senza forzarne la struttura normativa, introducendovi un elemento estraneo, quale la elusività, che, viceversa, corrisponde solo ad un'eventualità della fattispecie.

Il conferimento di un immobile a una società commerciale (nel caso specifico una Srl) appena costituita e che non ha svolto alcuna attività per la quale è stata espressamente tipizzata dal legislatore, la pressoché contestuale stipulazione di un mutuo da parte dei soci conferenti per un valore che molto si avvicina al valore dell'immobile, il quasi contestuale accollo di tale mutuo da parte della società conferitaria e la pressoché immediata cessione della totalità delle quote possedute ad un terzo ben possono e devono suggerire all'interprete che nella realtà sia stata posta in essere una compravendita dai contribuenti alla società, non ostando che l'imposta di registro sia formalmente un'imposta d'atto dovendosi ritenere, alla luce sia del dato letterale che di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86 al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., nonché dei principi comunitari in materia fiscale che tale imposta debba essere commisurata alla complessiva operazione economica realizzata dal contribuente.

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