Cass. civile, sez. V del 2018 numero 3533 (14/02/2018)




Sono vietate ed inopponibili all'Erario le operazioni che, pur non contrastando con alcuna specifica disposizione, sono idonee a procurare un vantaggio fiscale e non possono spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.

Pertanto, il collegamento negoziale fra il contratto di mutuo garantito da ipoteca su determinati immobili ed il conferimento di essi, dopo pochi giorni, da parte dei proprietari, mutuatari e soci, nella società, con contestuale accollo a quest’ultima del debito garantito, è illegittimo in quanto procura a questa il vantaggio fiscale di una riduzione dell’imposta di registro, pagata non sul valore immobiliare, ma sul valore immobiliare al netto della passività accollata.

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