Cass. civile, sez. V del 2018 numero 2007 (26/01/2018)




La modifica del 2018 dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 - per cui l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati - non ha effetto interpretativo e, quindi, retroattivo, poiché essa introduce dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti, fermo restando che l'Amministrazione finanziaria può sempre dimostrare la sussistenza dell'abuso del diritto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Pertanto, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.

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