Cass. civile, sez. V del 2017 numero 7621 (24/03/2017)




Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, sicché, nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata, deve farsi riferimento al momento in cui l'atto ha acquistato data certa e, quindi, ad esempio, alla data della sua registrazione o a quella della morte di uno dei sottoscrittori.

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