Cass. civile, sez. V del 2017 numero 23379 (06/10/2017)




In tema di IVA, il termine triennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, previsto dall'art. 76, comma II, d.P.R. n. 131/1986 con riguardo a violazioni concernenti la fruizione dell'aliquota agevolata dell'IVA in caso di acquisto della prima casa, non può essere prorogato, ai sensi dell'art. 11, comma I della L. n. 289/2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell'IVA agevolata al 4%, in quanto l'art. 11 citato fa espresso riferimento solo all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull'incremento di valore degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un'operazione ermeneutica intesa ad assegnare all'Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l'accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole.

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