Cass. civile, sez. V del 2016 numero 2072 (03/02/2016)



In merito all'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro dovuta relativamente all'acquisto della prima casa, in caso di plurimi successivi atti di alienazione ed acquisto infra annuali, con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti, il contribuente può beneficiare dell'agevolazione solo se prova che l'acquisto sia finalizzato alla destinazione del nuovo immobile ad abitazione propria, in applicazione del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. Il contribuente, quindi, che vanti un credito d'imposta, può godere dello stesso, in forza del primo acquisto, anche più volte, fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

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