Cass. civile, sez. V del 2013 numero 26740 (29/11/2013)



La nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 subordina, alla lettera a) il godimento dell’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali (a parte il caso del cittadino italiano emigrato all'estero che si riferisce all'intero territorio nazionale) tra l'acquirente ed il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo, come si desume dal tenore letterale della norma - che utilizza avverbi disgiuntivi - due distinti criteri, il primo fondato sulla residenza ed il secondo riferito alla sede di lavoro (dell'acquirente o del suo datore di lavoro). Da tanto logicamente consegue che l'impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all'atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento riguardano solo l'acquirente che invochi l'omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro (diversamente opinando, infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso, esaurendone il primo l'ambito di rilevanza), in consonanza con lo scopo perseguito dall'agevolazione, che consiste nell'incentivare l'investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune "di residenza" o "di lavoro" dell'interessato. La circostanza (…) secondo cui il contribuente avrebbe chiesto l'applicazione del beneficio invocando il (solo) criterio della residenza è, in sé, priva di autosufficienza, né diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, deriva dall'assunzione del relativo impegno da parte del contribuente, non essendo precluso al contribuente far valere più criteri concorrenti, ai fini del conseguimento dell'unico trattamento agevolato richiesto.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2013 numero 26740 (29/11/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti