Cass. civile, sez. VI-II del 2022 numero 36407 (13/12/2022)



In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto del II comma dell'art. 2495 cod.civ., implica che l'obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci. Essi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.

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