Cass. civile, sez. VI-II del 2017 numero 27417 (20/11/2017)




Ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione i contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.

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