Cass. civile, sez. V del 2023 numero 28734 (16/10/2023)



Stante l’assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n., 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, comma 3, lett. a, e 3, comma 2, n. 3, nè beneficiano dell’imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della tariffa – parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (…), trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale – seppur nel contesto di un collegamento negoziale – rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite. In tal senso, si possono pienamente condividere le argomentazioni esposte nella risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 4 luglio 2008, n. 278/E, in risposta ad istanza di interpello su fattispecie similare di cessione pro solvendo di crediti maturati e maturandi a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di leasing (…).

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