Cass. civile, sez. V del 2022 numero 14781 (10/05/2022)
La disposizione di esenzione di cui all’art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce ad atti, e formalità, che debbono risultare "direttamente" conseguenti al presupposto impositivo soddisfatto con la tassazione dell'atto traslativo (o equiparato). Deve ritenersi che rimanga al di fuori del suddetto ambito di applicazione l'atto, o la formalità che sia avvinto da un nesso di occasionalità con l'atto principale; non è allora dubbio che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si raccordi ad un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello soddisfatto dall'atto principale (sottoposto a tassazione di registro) cui l'accettazione tacita si correla.