Cass. civile, sez. III del 1980 numero 50 (05/01/1980)


Il contratto con il quale una parte si obbliga a corrispondere all'altra vitto, alloggio e vestiario, nonché a prestarle assistenza materiale e spirituale, dietro corrispettivo della cessione di un immobile o di altra attribuzione patrimoniale, pur essendo assimilabile al contratto di rendita vitalizia, di cui agli artt 1872 e seguenti cod. civ., specie in considerazione del substrato aleatorio, se ne differenzia perché caratterizzato dallo intuitus personae e dall'infungibilità delle prestazioni, consistenti in un facere oltre che in un "dare". all'indicato contratto, pertanto, non sono applicabili le norme della rendita vitalizia che siano incompatibili con le predette peculiarità, come l'art. 1878 cod. civ., il quale, nell'escludere la risoluzione del rapporto "per il mancato pagamento di rate scadute", si riferisce a prestazioni di solo "dare", fungibili e realizzabili attraverso i previsti mezzi del sequestro e della vendita dei beni del debitore. Ne consegue che, a fronte dell'inadempienza di detta parte agli assunti obblighi di mantenimento ed assistenza, deve ammettersi l'azione di risoluzione, secondo i criteri generali fissati dall'art. 1453 cod. civ..

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