Azioni petitorie a difesa della servitù



A tutela delle servitù la legge concede il rimedio di cui all'art. 1079 cod.civ., vale a dire l'azione confessoria (vindicatio servitutis), mediante la quale il titolare della servitù domanda che venga giudizialmente sottoposta ad accertamento l'esistenza del proprio diritto nei confronti di colui che ne contesta il fondamento o ne ostacola l'esercizio, all'eventuale scopo di determinare la cessazione delle turbative o degli ostacoli all'esercizio della servitù. Il contenuto dell'onere probatorio può essere peculiare: è stato deciso, ad esempio, in tema di servitù di veduta, che colui che agisce in confessoria debba dar conto del fatto negativo dell'assenza di inferriate sull'apertura (Cass. Civ., Sez. II, 18890/2014).

A ben vedere l'art. 1079 cod.civ. prevede una duplicità di azioni , entrambe aventi natura petitoria, che nell'opinione tradizionale vengono univocamente appellate come confessoria servitutis nota1. La norma prevede infatti un'azione che ha carattere di accertamento ed una di condanna , quest'ultima quanto alla cessazione o rimozione degli impedimenti, nonchè alla remissione in pristino ed al risarcimento dei danni nota2.

Legittimato passivamente è colui che contesta l'esercizio della servitù o che comunque ne turba o impedisce l'esercizio (Cass. Civ. Sez. II, 6245/94) nota3.

Per quanto invece attiene alla legittimazione attiva occorre distinguere l'ipotesi dell'accertamento dell'esistenza del diritto o la sua rivendica dal caso della domanda intesa a far cessare impedimenti e turbative di fatto che non provengono da chi contesti il fondamento del diritto di servitù. Quando dunque l'azione possiede natura di accertamento, il soggetto legittimato attivamente si identifica nel titolare del diritto stesso di servitù e cioè nel proprietario del fondo dominante.

I titolari di eventuali diritti reali minori parziari sul fondo, quali ad esempio l'usufruttuario, l' habitator, l'enfiteuta, non potranno agire in giudizio da soli senza il proprietario del fondo che hanno in godimento, pur fruendo dell'utilità della servitù (art. 1012, II comma, cod.civ. ). Se, al contrario, il proprietario dovesse intraprendere le vie del giudizio, i titolari dei predetti diritti sarebbero legittimati a proporre intervento adesivo rispetto alla domanda introdotta dal proprietario nota4.

Quando invece l'azione ha natura di condanna, il soggetto legittimato attivamente si identifica in chiunque abbia comunque diritto di esercitare la servitù, anche se non titolare del diritto di servitù per essere il proprietario del fondo dominante. Dunque anche l'usufruttuario, l'habitator, l'enfiteuta avrebbero la possibilità di esercitare la relativa azione. Si è ritenuto addirittura che l'usufruttuario possa agire per la denunzia della violazione da parte del vicino delle distanze tra le costruzioni, proprio sulla scorta della considerazione in base alla quale detta azione possieda natura di negatoria servitutis (Cass. Civ., Sez. II, 22348/09).

Occorre comunque specificare che, quando la domanda è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni, può essere proposta anche da colui che più non vantasse alcun diritto attuale sul fondo dominante, per averlo precedentemente alienato: in questo caso la natura dell'azione è personale (Cass. Civ. Sez. II, 2071/76 ).

Legittimato passivamente è invece chiunque abbia posto in essere l'impedimento o la turbativa del diritto, proprietario del fondo servente o terzo (Cass. Civ. Sez. II, 1383/94).nota5.

Note

nota1

Cfr. Favara, Azione confessoria e negatoria (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.59 e ss.; Barbero, La legittimazione ad agire in confessoria o negatoria servitutis, Milano, 1950, p.14.
top1

nota2

La dottrina è pienamente concorde sulla natura petitoria di entrambe le azioni, dovendosi perciò ricorrere alla tutela aquiliana ex art. 2043 cod.civ. qualora la molestia nei confronti del titolare della servitù sia di mero fatto, non presupponendosi nel modo più assoluto una qualsiasi contestazione del suo diritto. Si veda, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.702.
top2

nota3

Si vedano p.es. Comporti, Le servitù prediali, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.214; Torrente-Schlesinger , Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.375.
top3

nota4

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.564.
top4

nota5

Cfr. Greco, Azione "negatoria servitutis" e legittimazione passiva, in Temi, 1955, p.385; Branca, Sulla legittimazione passiva alla "negatoria servitutis", in Foro it., I, 1956, pp.1062 e ss..
top5

Bibliografia

  • BARBERO, La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis, Milano, 1950
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BRANCA, Sulla legittimazione passiva alla "negatoria servitutis", Foro it., I, 1956
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • FAVARA, Azione confessoria e negatoria, N.mo Dig. it.
  • GRECO, Azione "negatoria servitutis" e legittimazione passiva , Temi, 1955

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Azioni petitorie a difesa della servitù"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti