Cass. civile, sez. II del 1994 numero 6245 (01/07/1994)


L' azione "confessoria servitus" - sia essa diretta al mero accertamento della servitù, che all' accertamento ed alla cessazione degli impedimenti e delle turbative - deve essere esperita contro chi, trovandosi in rapporto attuale (di natura reale) con il fondo servente, contesti l' esistenza della servitù, con o senza turbative. Pertanto, quando la servitù grava su più fondi e tra i proprietari di essi soltanto alcuni ne contestano l' esistenza o frappongono ostacoli all' esercizio, l' azione deve essere proposta soltanto contro coloro che contestano, con o senza turbative, la servitù medesima, ma non anche contro coloro che non la contestano.

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