Cass. Civ., Sez. II, n. 22348 del 21 ottobre 2009. Sulla natura dell'azione di denuncia della violazione delle distanze legali

In tema di limitazioni legali della proprietà, l'azione per denunziare la violazione da parte del vicino delle distanze nelle costruzioni ha natura di negatoria servitutis, essendo diretta a far valere l'inesistenza di iura in re, a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo ad una servitù.
Pertanto anche il titolare del diritto di usufrutto sul fondo è legittimato, in base all'art. 1012, comma 2, c.c., all'esercizio dell'azione per denunziare la violazione da parte del vicino delle distanze legali delle costruzioni.

Commento

(di Daniele Minussi) La decisione, il cui punto focale consiste nell'affermazione della legittimazione passiva all'azione in capo al mero usufruttuario, assume le mosse dalla considerazione dell'esplicita previsione, da parte dell'art.1012 cod.civ., della possibilità per l'usufruttuario di agire in confessoria servitutis.
In base a tale considerazione, constatata la natura di negatoria servitutis dell'azione volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali, la predetta omogenea (seppure invertita) natura giuridica delle due azioni conduce alla conclusione sopra riportata.

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