Codice Civile art. 1079


CAPO VII Delle azioni a difesa delle servitu' (ACCERTAMENTO DELLA SERVITU' ED ALTRI PROVVEDIMENTI DI TUTELA)
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l' esistenza contro chi ne contesta l' esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbativi. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1079"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti